Storia Alfe e Alfe System Gestione resi Isolamento termico Condensa Richiedi visita agente Serramenti in alluminio Uso e manutenzione Caratteristiche serramenti Vieni a trovarci

Categorie

PERCHE SCEGLIERE I SERRAMENTI IN ALLUMINIO

12/12/2016 – Incentivi confermati fino al 31 dicembre 2017

Il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2017 in data 7 dicembre 2016.

Il Bonus del 65% per interventi di riqualificazione energetica viene prorogato per un anno e vengono riconfermati sia le modalità che i limiti di trasmittanza termica previsti ad oggi a livello nazionale. Rimangono in vigore fino al 31/12/2017 anche le detrazioni del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tutte le procedure di accesso al 65% e al 50% sia per i serramenti, sia per le schermature solari restano immutate rispetto al 2016.

Una novità è stata introdotta per quanto riguarda gli incentivi pergli interventi sulle parti comuni dei condomìni, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Lo sgravio viene spalmato in 5 anni, e distinto a seconda dell'intervento effettuato: 70% se l'intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio, 75% nel caso in cui l'intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.

20/01/2016 – Anche per il 2016 confermate le Detrazioni Fiscali del 50% e 65%.

Il 22 dicembre 2015 il Senato approva in maniera definitiva la legge di stabilità presentata dal Governo il 15 Ottobre 2015, convertita nella legge del 28 dicembre 2015, nr. 208, – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), prevede misure che focalizzano su pensioni ( part-time con contributi figurativi pieni, settima salvaguardia esodati ed estensione della Opzione Donna), IMU-TASI (abolizione imposta sulla prima casa, sui terreni agricoli e imbullonati), sgravi IRAP agricola, taglio IRES (riduzione per le imprese rimandato al 2017), rinnovo (a budget dimezzato) delle assunzioni agevolate a tempo indeterminato (decontribuzione per i datori di lavoro), innalzamento del tetto al contante (da mille a tremila euro), sconti fiscali legati al salario di produttività.

Per quando riguarda il mondo dei serramenti, la legge di stabilità conferma l’applicazione del bonus Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e del 65% sugli interventi di miglioramento energetico anche per il 2016.

Sarà possibile accedere alle detrazioni con la stessa formula dello scorso anno, quindi tutte le procedure di accesso al 65% e al 50% sia per i serramenti, sia per le schermature solari restano immutate

Il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni rimane a 96 mila euro (invece di scendere a 48 mila) con rimborsi in dieci rate annuali.

Oltre a essere prorogati di un anno, gli incentivi vengono anche estesi agli ex Iacp (istituto autonomo case popolari) che potranno usarli per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari. Confermato anche il bonus mobili (sgravio Irpef del 50% entro un tetto di 10.000€) che potrebbe anche essere esteso alle coppie under 35, senza obbligo di ristrutturazione.

05/10/2015 - Schermature Solari, spese detraibili al 65%

Dal 1 Gennaio 2015 è possibile detrarre le spese sostenute per la fornitura ed installazione di schermature solari, sia si tratti di una sostituzione di elementi esistenti, sia di nuova installazione, eliminando la contestualità temporale di tale intervento all'intervento di sostituzione dei serramenti.

Per poter accedere alle detrazioni, gli immobili devono essere esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.

" Le spese sostenute per fornitura ed installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% indipendentemente dal tipo di intervento edilizio in cui si configura l’intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione) e indipendentemente dal fatto che vengano sostituiti contestualmente i serramenti. "

10/04/2015 – Detrazioni Fiscali del 50% e 65%, c'è tempo fino al 31 dicembre.

Le detrazioni fiscali ottenibili per la sostituzione di serramenti esistenti sono previste in funzione del tipo di intervento edilizio, del contribuente che richiede le agevolazioni e della destinazione edilizia dell’edificio interessato dall’intervento.

In tal senso distinguiamo:

  • Detrazioni Fiscali del 65% - interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici,o su parti di edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali per l’attività d’impresa o professionale
  • Detrazioni Fiscali del 50 % - per interventi edili di varia portata (manutenzione ordinaria su parti comuni degli edifici, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) solo su edilizia residenziale.

Bisogna terner presente che per il medesimo intervento, per esempio la sostituzione di serramenti, le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) e del 50% (ex36%) non sono cumulabili tra loro e neanche sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Una prima discriminante tra le due agevolazioni, nel caso dei serramenti, è l'imposta su cui si sgravai la detrazione; IRPEF, IRES nel caso della detrazione al 65 %, IRPEF nel caso della detrazione al 50 %.

La detrazione dall’imposta lorda può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l’intervento di riqualificazione energetica eseguito, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente

" E' detraibile al 65% (ex 55%) ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso (rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti - fornitura e posa dei nuovi serramenti o delle nuove vetrazioni – assistenza muraria alla posa dei serramenti - eventuale prestazione professionale di tecnici) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro

"

Sono detraibili le spese sostenute per gli interventi che realizzino un miglioramento delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti che delimitino il volume di ambiente riscaldati, verso l'esterno o verso altri vani e ambienti non riscaldati.

Gli interventi sui serramenti che rientrano nelle detrazioni fiscali del 65% sono:

  • fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con prestazioni termiche migliori di quelle esistenti;
  • integrazione e/o sostituzione di vetrazioni in serramenti esistenti, allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dagli stessi.

BONUS DEL 65% ANCHE SUGLI OSCURANTI.

Un importante novità attesa dal comparto edile, è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per la fornitura e posa in opera delle schermature solari (chiusure oscuranti e tende esterne) in caso sia di sostituzione sia di istallazione ex novo, indipendentemente dai serramenti.

"Gli interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili al 50% solo se eseguiti sulle parti comuni degli edifici (per esempio il vano scala condominiale)

Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico e all’isolamento acustico non sono soggetti a condizioni tecniche (per esempio limiti di trasmittanza da rispettare da parte degli elementi tecnici oggetto di intervento)."

L’agevolazione per gli interventi edili su edilizia residenziale consiste in una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, che può essere fatta valere solo sull’IRPEF (persone fisiche) in misura pari al 36% delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 17.280,00 Euro); al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 per un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 48.000,00 Euro);al 36% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 17.280,00 Euro).

INTERVENTI AMMESSI:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi
  • per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici;
  • finalizzati all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

10/02/2015 – Le zone climatiche dei comuni d' Italia.

ZONA CLIMATICA

Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m2K) dei serramenti nel loro complesso (telaio vetrazione) applicabili a lavori con data di inizio a partire dal 1 gennaio 2010 (***)

A

3,7

B

2,4

C

2,1

D

2,0

E

1,8

F

1,6

(***) Rif. Decreto Ministeriale 26 Gennaio 2010 pubblicato sulla G.U. n°35 del 12 Febbraio 2010. Tale decreto è entrato in vigore il 14 Marzo 2010 ma i limiti hanno avuto decorrenza a partire dal 1 gennaio 2010.

Per serramenti si intendono finestre, portefinestre, porte (interamente opache o parzialmente vetrate), finestre su tetto.